Violenza Domestica: Codice Rosso per tutelare le vittime

Che cosa si intende per violenza domestica?

La violenza domestica si configura come un insidioso fenomeno sociale e legale che si sviluppa all’interno del nucleo familiare.

Non discrimina per età, sesso o status economico e colpisce profondamente la vita di coloro che ne sono vittime, al punto da disorientare e indurre chi la subisce a normalizzare ciò che accade.

La violenza domestica comprende una varietà di comportamenti abusivi, perpetrati da un membro della famiglia verso un altro, o all’interno di una relazione intima, spesso caratterizzata dal modello ricorrente di dominio e controllo.

Violenza fisica

La violenza fisica è forse la forma più evidente e più eclatante di abuso domestico. Include qualsiasi atto che infligga dolore fisico o lesioni, inferto a mani nude o con qualsiasi tipo di strumento potenzialmente dannoso. Anche se i segni fisici possono guarire, l’impatto emotivo e psicologico può durare molto più a lungo, alimentando un ciclo di paura e dipendenza dal quale la vittima fatica ad affrancarsi.

Violenza psicologica

La violenza psicologica, meno visibile ma altrettanto distruttiva, mina l’autostima della vittima attraverso l’umiliazione, il controllo, l’isolamento e le minacce. Questa forma di abuso lascia cicatrici interiori profonde, incidendo negativamente sulla salute mentale e sul benessere emotivo dell’individuo. Frasi come “non sei nessuno…. non ce la farai mai da sola…… se mi lasci ti rovino….ti tolgo i figli” devono risuonare nella mente e nel cuore della vittima come moniti e come richiamo forte di attenzione.

Violenza economica

L’abuso economico o finanziario ricorre quando chi lo agisce esercita un controllo sulle risorse economiche della vittima, limitando l’accesso a denaro, a beni o tentando di impedire alla vittima il raggiungimento dell’autonomia economica. Questa forma di violenza mira a rendere la vittima economicamente dipendente dall’abusante, limitandone di conseguenza la libertà personale e le scelte di vita.

Violenza sessuale

La violenza sessuale all’interno del contesto domestico comprende atti di natura sessuale compiuti senza il consenso dell’altra persona. Questo può variare dalla coercizione sessuale, agli assalti sessuali, fino allo stupro. La violenza sessuale in ambito familiare è particolarmente insidiosa poiché si svolge in un contesto dove dovrebbe prevalere la fiducia reciproca e proprio perché si svolge in un tale contesto può indurre la vittima a normalizzare certe condotte, indebolendone o annullandone la capacità di reazione e di sguardo obiettivo.

Sul punto è utile puntualizzare che ricorre la violenza sessuale anche in presenza di matrimonio o di relazione di fatto quando il partner non acconsente al rapporto fisico e lo subisce, a causa delle violenze fisiche o psicologiche dell’altro: in questi termini si è espressa più volte la Cassazione, precisando sull’argomento che non esiste un “diritto all’amplesso”, neanche in capo a chi è sposato, e che pertanto si configura il reato di violenza sessuale ogniqualvolta si sia consapevoli del mancato consenso, esplicito o implicito, dell’altro (Cass. pen. n. 51074/2017; Cass. pen. n. 46051/2018).

In sintesi quando ricorre la violenza domestica

La violenza domestica presenta diverse facce, spesso compresenti ed il suo riconoscimento è fondamentale per compiere i primi passi verso la sicurezza e la liberazione.

La lotta contro la violenza domestica richiede tuttavia un approccio globale che si basi sull’educazione, sulla prevenzione, sul sostegno psicologico e sulla messa a disposizione da parte delle istituzioni di supporto legale a favore delle vittime.

La solitudine, spesso presente nelle vittime di violenza insieme ai sensi di colpa, ostacola la lotta e rende fallimentare qualsiasi tentativo di contrasto.

Dalla Convenzione di Istanbul al Codice Rosso

La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011 ed entrata in vigore nel 2014, è il programma normativo che riconosce come imprescindibile la lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica, inquadrando il fenomeno come violazione dei diritti umani.

In Italia la Convenzione di Istanbul ha aperto ad una serie di interventi legislativi culminati con l’adozione, nel 2019, del cosiddetto “Codice Rosso”.

Il Codice Rosso rappresenta la risposta normativa più completa e concreta che lo Stato italiano fornisce alle donne vittime di violenza domestica e di genere, attraverso una serie di meccanismi integrati che accelerano le procedure di denuncia e le misure di protezione.

Misure principali del Codice Rosso

Il Codice Rosso ha introdotto importanti novità procedurali e sostanziali, come:

  • attivazione rapida dell’iter giudiziario: le denunce per atti di violenza domestica vengono trattate con la massima urgenza poiché il codice impone alla polizia giudiziaria di trasmettere subito la notizia di reato, anche verbalmente, al pubblico ministero, il quale di regola sente la persona offesa o chi ha sporto denuncia entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato;
  • indagini immediate che il pubblico ministero delega alla polizia giudiziaria per ottenere in tempi celeri le informazioni necessarie a decidere se procedere contro l’aggressore;
  • ordini di allontanamento immediati: è possibile l’adozione di ordini di allontanamento dell’aggressore dalla casa familiare in tempi brevi, ancor prima della valutazione completa del caso, al fine di proteggere la vittima da ulteriori abusi;
  • utilizzo del braccialetto elettronicoper garantire il rispetto della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
  • obbligo di comunicare alla persona offesa o al suo difensore i provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura cautelare, di revoca o sostituzione della misura interdittiva o coercitiva per l’indagato.

Denunciare la violenza domestica: perché, come e quando.

Decidere di denunciare episodi di violenza domestica è un momento cruciale che può segnare l’inizio di un percorso di liberazione e giustizia per la vittima. Questa scelta, sebbene difficile, è fondamentale per interrompere il ciclo di abusi e per tutelare la propria sicurezza e quella dei propri cari.

È fondamentale al riguardo ricordare che la violenza domestica produce effetti anche su chi assiste alla sua perpetrazione: ci si riferisce in particolare ai minori che assistono ad atti di violenza su figure di riferimento affettivo come le madri o altre figure familiari e che possono sviluppare, a causa di tale vissuto, danni a livello comportamentale, psicologico, cognitivo, relazionale, fisico.

Si parla in tal caso di violenza assistita, figura introdotta dal D.L. 93/2013 come aggravante dei reati di violenza domestica commessi in presenza di minori, mentre è stata definita dal Codice Rosso come vero e proprio reato a danno di minori spettatori di violenza intrafamiliare e quindi persone offese da tali reati.

Tale considerazione deve indurre chi subisce violenza domestica a riflettere sulle conseguenze dannose prodotte sui minori spettatori di agiti aggressivi all’interno delle mura domestiche e deve persuadere tali vittime alla denuncia, al fine di proteggere non solo sé stesse, ma anche i propri figli.

Come denunciare

La denuncia può essere presentata presso una stazione dei carabinieri o un commissariato di polizia. È importante portare con sé ogni possibile prova degli abusi subiti, come documentazione fotografica, messaggi, email, testimonianze di familiari o amici e referti medici. Anche in assenza di prove concrete è essenziale raccontare in modo dettagliato gli episodi di violenza vissuti. Gli operatori sono formati, anche grazie al Codice Rosso, per gestire queste situazioni con sensibilità e riservatezza, garantendo il supporto necessario.

Quando denunciare

La denuncia dovrebbe essere presentata non appena possibile dopo l’evento di violenza, anche se comprendiamo che possano esserci molteplici fattori che influenzano questa decisione, tra cui paura, vergogna o preoccupazione per le conseguenze. È cruciale sapere che più si attende, maggiori possono essere i rischi per la propria sicurezza e per la sicurezza dei propri cari.

Le autorità offrono diverse forme di protezione e supporto per le vittime che decidono di denunciare, indipendentemente dal tempo trascorso dall’ultimo episodio di abuso.

La decisione di denunciare segna il primo passo verso la fine della violenza. È un atto di coraggio che apre la strada alla possibilità di una vita libera da abusi. Ricordiamo che ci sono persone pronte ad ascoltare e a offrire il loro aiuto.

Supporto nella denuncia

Diverse organizzazioni e associazioni offrono assistenza e consulenza alle vittime di violenza domestica, aiutandole nel processo di denuncia. Questi enti possono fornire supporto legale, psicologico e, in alcuni casi, alloggio protetto. L’assistenza di un avvocato specializzato può essere preziosa per non perdere tempo e per avere la tutela più adeguata.

Lo Stato offre il gratuito patrocinio per le vittime di violenza domestica, ovvero di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, a prescindere dai redditi che la vittima percepisce.

Denunciare la violenza domestica: perché, come e quando | Studio Legale Romina Anichini

Dopo la denuncia: cosa aspettarsi

Avere il coraggio di denunciare episodi di violenza domestica è un atto di grande forza. Dopo aver compiuto questo passo, è importante sapere cosa aspettarsi nel percorso che conduce verso la giustizia e la protezione personale. La strada può apparire complessa, ma conoscere i passaggi successivi può offrire conforto, oltre che chiarimento.

Fasi del processo giudiziario

Una volta presentata la denuncia, si avvia un processo giudiziario che varia a seconda della gravità degli abusi denunciati. Ecco i passi principali:

  • Valutazione iniziale: le autorità valutano la denuncia e decidono sulle azioni immediate da intraprendere, come l’emissione di un ordine di allontanamento provvisorio per l’aggressore o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • Indagini: seguono le indagini della polizia, durante le quali possono essere raccolte informazioni e testimonianze. In questa fase, la cooperazione della vittima è fondamentale per fornire un quadro chiaro degli eventi.
  • Processo: a seconda dei risultati delle indagini, il caso può procedere a processo. Qui, la vittima potrebbe essere chiamata a testimoniare. I servizi di supporto legale e psicologico, privati o pubblici, sono essenziali in questa fase per fornire alla vittima l’assistenza necessaria.
  • Coordinamento tra giudice penale e giudice civile: nel caso in cui siano in corso procedimenti di separazione o di divorzio oppure relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, i provvedimenti assunti in sede penale vengono trasmessi senza ritardo dal giudice penale al giudice civile in modo che quest’ultimo possa avere un quadro completo della situazione.

Risorse disponibili per le vittime

Le vittime di violenza domestica non sono sole. Esistono numerose risorse che possono offrire sostegno:

  • Centri antiviolenza: forniscono assistenza legale, supporto psicologico e, in alcuni casi, alloggio temporaneo per le vittime e i loro figli.
  • Linee di assistenza: numerose organizzazioni offrono linee telefoniche dedicate attraverso le quali le vittime possono ricevere consulenza e sostegno immediato. Il 112 e il 1522 sono i numeri di emergenza istituzionali da tener sempre presenti.
  • Programmi di assistenza legale gratuita: enti e associazioni offrono servizi legali gratuiti per aiutare le vittime nel percorso giudiziario.

Violenza Domestica:
perché la mediazione familiare non può essere la soluzione

Poiché la mediazione familiare è un percorso volto, per definizione, a facilitare il dialogo costruttivo tra le parti, nei casi di violenza domestica questo percorso non è assolutamente considerata un’opzione praticabile o sicura.

Dinamiche di potere nella violenza domestica

Il motivo principale risiede nella natura stessa della violenza domestica, che si caratterizza per una dinamica di potere e controllo esercitata dall’abusante sulla vittima.

In un contesto di mediazione, dove le parti dovrebbero idealmente trovarsi in condizioni di parità per negoziare, la presenza di un abusante può compromettere gravemente la sicurezza e la libertà di espressione della vittima, esponendola a ulteriori rischi e manipolazioni.

La mediazione, infatti, presuppone un equilibrio tra le parti che non esiste in una situazione di abuso, dove la vittima si trova in uno stato di vulnerabilità e di sottomissione rispetto all’aggressore.
Inoltre, la mediazione richiede la volontà e la capacità di entrambe le parti di collaborare e negoziare in buona fede.

Nelle circostanze di violenza domestica, dove spesso l’aggressore nega gli abusi o minimizza la propria responsabilità, tale presupposto è fondamentalmente compromesso. Affrontare questioni di tale gravità in un contesto di mediazione potrebbe non solo fallire nel proteggere i diritti e il benessere della vittima, ma anche nel garantire un esito giusto e sicuro per le parti coinvolte.

Interventi giudiziari specifici in risposta alla violenza domestica

Per questi motivi, come è previsto dalla normativa scaturita dalla Riforma Cartabia (art. 473 bis n. 43 c.p.c.), la mediazione familiare non può essere iniziata né proseguita quando emergono fatti di violenza, in qualsiasi forma essi si manifestino.

D’altro canto, quando manca la libertà di autodeterminazione, sarebbe fallimentare qualsiasi tentativo di mediazione ed è anche questa la ragione che, a prescindere dalla forma di violenza agita, il mediatore familiare deve fermarsi, una volta che ne abbia la consapevolezza.

La Riforma Cartabia, sul punto, si concilia con la necessità che, in caso di violenza domestica, le strategie di intervento orientino la vittima a percorsi legali e di supporto specificamente progettati per assicurarne la protezione, l’accesso alla giustizia e la responsabilizzazione degli aggressori.

Anche dal punto di vista civilistico, la sussistenza della violenza domestica porta a scelte processuali improntate alla specificità e all’accelerazione delle forme di tutela da dare alla vittima.

Sotto questo profilo occorre precisare che laddove ricorrano fattispecie di violenza, esse debbono essere documentate nel ricorso volto a chiedere la separazione, il divorzio o provvedimenti per l’affidamento ed il mantenimento dei figli, dove verrà anche indicata l’eventuale esistenza di procedimenti penali in corso. In questi casi, il giudice civile ha la facoltà di abbreviare i termini processuali e di esercitare una serie di poteri d’ufficio utili ad approntare la tutela più efficace e tempestiva possibile a favore della vittima.

Tra le misure che, a titolo di esempio, può assumere il giudice per garantire la vittima, si sottolinea la facoltà che il giudice ha di evitare la contemporanea presenza delle parti in udienza o di prevedere la secretazione dell’indirizzo della dimora della vittima nel caso in cui sia stata collocata in una comunità protetta.

Inoltre, anche laddove la vittima non abbia conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali aperti nei confronti dell’aggressore, il giudice civile può chiedere al pubblico ministero informazioni al riguardo e, se possibile, la trasmissione degli atti non coperti da segreto affinché vengano esaminati anche in sede civile.

Tali norme, introdotte dalla Riforma Cartabia, evidenziano un altro aspetto importante e funzionale a garantire massima tutela alla vittima di violenza domestica perché cerca di superare quelle lacune informative riconducibili alla scarsa efficienza o alla mancanza di norme specifiche, delineando un sistema giudiziario comunicante e strutturalmente predisposto a dare una protezione completa ed adeguata nel caso specifico.

I miei contatti

(+39) 375 78 98 203

romina@avvocatoanichini.it

Via Trento Trieste, 57 Formigine – MODENA

Vuoi raccontarmi le tue esigenze?

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.
Nome e Cognome

Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Questo sito è protetto da Google reCAPTCHA e si applicano la Privacy Policy e i Termini del Servizio di Google.

Termini e Condizioni