Separazione o divorzio consensuale “fai da te”: è davvero possibile?
Quando si affronta il momento della separazione (o del divorzio), al problema esistenziale, percepibile dai più come fallimento di un progetto di vita, si aggiunge inevitabilmente il problema economico.
E, se anche l’esborso non rappresenta un problema di natura economica, si può comunque considerare frustrante dover spendere soldi per un avvocato quando la scelta attiene una questione personale.
Tale considerazione emerge soprattutto nei casi in cui non ci sono molti punti in discussione tra i coniugi e laddove, tutto sommato, si potrebbe anche fare a meno di farsi assistere da un legale.
In sintesi, quando la volontà di separarsi o di divorziare accomuna entrambi i coniugi, quale ruolo dovrebbe svolgere l’avvocato in una separazione o in un divorzio?
Necessità di semplificare le procedure di separazione e divorzio
Alla base delle considerazioni di chi ritiene non necessario l’intervento di un legale per ottenere legalmente la separazione o il divorzio vi è l’esigenza di semplificazione che, in effetti, anche il legislatore ha riconosciuto, concretizzandola nel 2014, con il D.L. 132, convertito nella L. 164/2014.
Tale normativa ha introdotto soluzioni alternative al giudizio per ottenere la separazione o il divorzio o la regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli non matrimoniali, con il preciso scopo di snellire, in presenza di determinati presupposti, le relative procedure e di consentire anche un effetto deflattivo rispetto ai carichi di lavoro dei giudici in ambito di famiglia.

Separazione consensuale in comune: è possibile senza avvocato?
Per affrontare la separazione consensuale in comune, bisogna rivolgersi all’ufficiale di stato civile del luogo in cui uno dei coniugi risiede o in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio. Questa procedura semplificata consente di ottenere la separazione consensuale, lo scioglimento del vincolo coniugale o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (espressione giuridica per definire ciò che comunemente viene denominato “divorzio”, nel primo caso riferito al matrimonio celebrato con rito civile, nel secondo al matrimonio celebrato con rito religioso). È inoltre possibile modificare le condizioni precedentemente stabilite per separazione o divorzio. Questo approccio non solo garantisce tempi più rapidi rispetto al tribunale, ma riduce anche i costi potendosi svolgere senza l’assistenza di un avvocato. Una soluzione accessibile e pratica per chi desidera concludere il percorso con il minor impatto economico possibile.
Negoziazione assistita: una semplificazione con il supporto legale
L’altra possibilità che risponde allo scopo di semplificazione, ma non esonera le parti dal munirsi di un avvocato è la negoziazione assistita, procedura di tipo negoziale che oggi si estende anche alla regolamentazione dei figli avuti al di fuori del matrimonio e che è finalizzata alla elaborazione e sottoscrizione, da parte dei coniugi, di un accordo con il quale gli stessi possono definire tutti i temi della propria vicenda coniugale.
La negoziazione assistita si svolge e si conclude senza mettere piede in tribunale, ma necessariamente con l’intervento di due avvocati, uno per parte, i quali devono assistere il proprio cliente nella negoziazione ed attestare la conformità degli accordi raggiunti alle norme imperative e all’ordine pubblico. Come penultimo step di questa procedura, i legali devono trasmettere l’accordo di negoziazione assistita al procuratore della Repubblica del tribunale competente, affinché apponga il nulla osta (in assenza di figli) o l’autorizzazione (conformità all’interesse della prole) all’accordo di negoziazione. In ultima istanza, l’accordo dovrà essere trasmesso dai legali al Comune dove fu iscritto o trascritto il matrimonio per l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
I presupposti per la separazione o il divorzio in comune
Tornando sull’argomento principale e sulla possibilità di ciò che potremmo definire, con una nota di marketing, “separazione o divorzio fai da te”, la procedura avanti l’ufficiale di stato civile, senza avvocato, richiede tuttavia la presenza di presupposti imprescindibili.
Infatti si può utilizzare tale procedura solo se:
- i coniugi non hanno, in comune, figli minori, o maggiorenni non autonomi economicamente o portatori di handicap grave; di conseguenza la procedura si può utilizzare se vi sono figli dell’uno o dell’altro, ma non in comune;
- i coniugi non hanno questioni patrimoniali da gestire o, meglio, se vi sono tali questioni accettano di non poterne trattare con l’ufficiale di stato civile il quale non può recepire nell’accordo alcun trasferimento di tipo patrimoniale.
Tempi per il divorzio dopo la separazione
Inoltre, come noto, in Italia il divorzio si può chiedere solo dopo la separazione – fase intermedia imprescindibile – e solo dopo il decorso di determinati termini previsti dalla legge, ovvero dodici mesi dalla comparizione personale avanti il Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (anche in caso di separazione giudiziale trasformata in consensuale) o dalla data certificata nell’accordo di negoziazione assistita o dell’accordo di separazione sottoscritto avanti l’ufficiale di stato civile.
Pertanto, in assenza di figli comuni che abbiano bisogno del sostegno genitoriale (cioè minori, maggiorenni non autonomi, con grave handicap) e di questioni patrimoniali da definire, ci si può separare o divorziare (decorsi i termini di legge) o modificare le condizioni previste nella sentenza di separazione o divorzio, semplicemente presentandosi avanti all’ufficiale di stato civile.
Sostanzialmente, quindi la procedura avanti l’ufficiale di stato civile si traduce nella formalizzazione di una scelta comune dei coniugi – quella di separarsi, di divorziare o di modificare le condizioni di separazione o di divorzio – i quali, non avendo questioni importanti da trattare, come quelle relative all’affidamento o al mantenimento dei figli, possono optare per un iter semplice ed economico che consenta loro di ufficializzare la separazione o riacquistare lo stato libero (con il divorzio) oppure, ancora, formalizzare la modifica delle condizioni di separazione o divorzio senza dover tornare dal giudice.

Iter della procedura avanti l’ufficiale di stato civile
Tale procedura è snella e veloce e si snoda in due momenti:
- in un primo momento vengono recepite in un accordo redatto avanti all’ufficiale di stato civile le dichiarazioni che ciascuna parte avrà precedentemente predisposto (contenente i dati personali, la manifestazione della propria volontà, l’assenza di figli minori ecc…. sul punto molti comuni pubblicano apposita modulistica sul proprio sito web);
- in un secondo momento, dopo un periodo che potremmo definire di “riflessione”, le parti si ripresentano avanti l’ufficiale, nel giorno comunicato, per confermare il suddetto accordo.
È importante informarsi prima presso il Comune competente in quanto spesso è richiesto di fissare un appuntamento.
Nell’accordo in questione non è possibile, come detto, concordare trasferimenti patrimoniali, ma è tuttavia possibile stabilire un contributo economico per l’altra parte, purché sia periodico. Il trasferimento di denaro una tantum è, infatti, un trasferimento di tipo patrimoniale che, come tale, non può essere recepito nell’accordo.
Il costo richiesto per questa procedura è dato, attualmente, dall’esborso di una marca da bollo da euro 16.00.
La semplicità è tutto, ma attenzione
Spesso si ha ben presente l’obiettivo da perseguire, cioè l’ufficializzazione della separazione o del divorzio o della modifica delle relative condizioni, ma non si considerano aspetti che sul momento, sull’onda della svolta o del cambiamento, assumono rilevanza secondaria.
Porto la mia esperienza, ovvero il caso di due giovani ragazzi che, poco più che ventenni, erano convolati a nozze, avevano acquistato insieme casa contraendo un mutuo e, dopo qualche anno, avevano deciso di separarsi. O, meglio, aveva deciso lui e lei, non avendo possibilità economiche, aveva accettato la proposta di lui di procedere con una “separazione fai da te”, risparmiando sui tempi e sui costi.
Si poteva fare perché non c’erano figli.
Ottenuta la separazione, poiché avevano investito molto nella casa acquistata insieme, su cui gravava un mutuo che continuavano a pagare insieme, i due hanno continuato a convivere nella casa di proprietà comune, ognuno facendo la propria vita e dividendo le spese.
Ad un certo punto lei si rende conto di non riuscire a voltare pagina perché la presenza di lui per casa non la aiutava ad accettare il fallimento del matrimonio. E poiché nessuno dei due voleva uscire di casa, nè era in grado di liquidare all’altro la quota di proprietà, lei decide di rivolgersi al mio studio per avere consulenza ed assistenza.
In sostanza l’intervento del legale, ovvero ciò che questi due ragazzi avevano voluto evitare con la “separazione fai da te”, si è poi reso necessario per affrontare aspetti necessariamente correlati alla definizione del rapporto coniugale, quale appunto la comproprietà della casa familiare.
In conclusione, è bene approfittare delle procedure semplificate e meno costose, ma può essere anche rischioso per il sopravvenire di circostanze o esigenze che, nell’immediato non sono emerse, ma che potrebbero emergere in un momento successivo, rendendo indispensabile il ricorso all’avvocato.
Inoltre è utile evidenziare che l’ufficiale di stato civile non entra nel merito dell’accordo sottoscritto dai coniugi, tanto meno nel merito del contributo economico eventualmente stabilito, con la conseguenza per cui il coniuge economicamente più debole potrebbe essere penalizzato da accordi “imposti” o comunque non vagliati da chi ha competenze per poterne verificare la congruità rispetto ai redditi dell’altro e rispetto alla vicenda matrimoniale pregressa.
Non si può infatti ignorare l’eventualità che il coniuge economicamente (o psicologicamente) debole sia “costretto” ad accettare le condizioni imposte dall’altro, accettando tali condizioni nell’ignoranza dei propri diritti. Tra questi, ad esempio, il diritto di ottenere difesa in giudizio beneficiando del patrocinio a spese dello Stato, qualora ne ricorrano i requisiti reddituali o il diritto ad avere un assegno divorzile.
Si tratta di informazioni e di valutazioni che richiedono, evidentemente, un supporto legale che la procedura di cui stiamo trattando non prevede come obbligatorio.
La mediazione familiare come strumento complementare
Nei casi in cui sia possibile ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni relative avanti all’ufficiale di stato civile, potrebbe essere opportuno rivolgersi prima ad un mediatore familiare per scandagliare ogni profilo, anche quello non immediatamente evidente, correlato alla crisi familiare.
Talvolta i coniugi sono concordi nel porre fine alla relazione e, in assenza di prole, ritengono di non avere bisogno di alcun supporto. In realtà la mediazione familiare è utile non soltanto quando vi siano figli, ma in ogni caso di crisi familiare quando il rapporto coniugale è caratterizzato anche da profili diversi da quello personale e si estende, ad esempio, ad aspetti patrimoniali (es. comproprietà della casa familiare) o lavorativi (ad es. collaborazione di uno dei due coniugi nell’impresa di famiglia) che possono richiedere un esame ed una decisione pressoché contestuale a quella dello scioglimento del vincolo coniugale, non essendo opportuno conservarli essendo venuto meno il legame personale.
Tali rapporti, patrimoniali o lavorativi, possono dar luogo a conflittualità anche dopo la separazione ed il divorzio e possono rivelare incomprensioni latenti che, ad un certo punto (ad esempio quando ciascuna parte ricostituisce un rapporto sentimentale o una famiglia) possono riemergere in tutta la loro gravità, generando liti e possibili contenziosi legali.
Il consiglio, quindi, è affrontare con il supporto di un mediatore familiare ogni profilo ed appendice relativo al rapporto coniugale in crisi, anche nei casi di assenza di figli, casi nei quali è possibile separarsi avanti l’ufficiale di stato civile, nei quali tuttavia possono restare aperte problematiche destinate a riaprirsi dopo la separazione o il divorzio “fai da te”.
Il supporto del mediatore familiare è inoltre molto utile e proficuo nei casi in cui le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite in sentenza risultano non essere più congrue rispetto alla situazione attuale. In questa specifica ipotesi, rivolgersi ad un mediatore familiare che aiuti le parti a ritrovare un dialogo costruttivo per ripensare alle condizioni di separazione e di divorzio e aiutarle a trovare insieme nuovi accordi è senz’altro un’ottima opportunità per rendere efficiente anche la scelta di rivolgersi all’ufficiale di stato civile per la formalizzazione della modifica delle nuove condizioni.

Come affrontare una separazione o un divorzio in modo consapevole?
Ogni situazione familiare è unica e merita un’attenta valutazione per evitare errori che potrebbero avere conseguenze nel tempo. Grazie alla mia esperienza, posso guidarti passo dopo passo, aiutandoti a capire quale procedura sia più adatta alle tue esigenze e come affrontarla in modo sereno e consapevole.
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