Benvenuto nella sezione dedicata alle Domande Frequenti (FAQ) sul Diritto di Famiglia.
Questa pagina è stata creata per fornire risposte chiare e concise alle domande più comuni che mi vengono poste dai clienti. Il diritto familiare è una branca complessa e delicata del diritto, che copre una vasta gamma di questioni, dalle separazioni e divorzi, alla tutela dei minori, fino alle successioni ereditarie e alla gestione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Aggiorno periodicamente questa pagina ma se non trovi la risposta alla tua domanda in questa sezione, non esitare a contattarmi direttamente. Sono qui per fornirti l’assistenza necessaria e per guidarti attraverso ogni aspetto del diritto di famiglia.

Separazione e Divorzio
Il divorzio consensuale o divorzio congiunto è una procedura attraverso la quale due coniugi, di comune accordo, pongono fine al loro matrimonio stabilendo insieme tutte le condizioni relative ai figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’assegno divorzile eventuale dovuto e ad eventuali altri aspetti economici o patrimoniali. È una via più semplice e veloce rispetto al divorzio giudiziale, proprio perché basata sull’accordo tra le parti. Può essere richiesto dopo almeno sei mesi dalla separazione consensuale, oppure dopo dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
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Il divorzio congiunto (detto anche divorzio consensuale) è generalmente preferibile al divorzio giudiziale perché garantisce una maggiore rapidità, minori costi e un minor livello di conflittualità. Permette alle parti di mantenere il controllo sull’accordo, evitando lunghi contenziosi in tribunale. Inoltre, favorisce un clima più sereno, particolarmente utile quando ci sono figli da tutelare.
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Si può richiedere una modifica al tribunale se ci sono cambiamenti significativi, rispetto a quanto tenuto conto in sentenza, nelle circostanze delle parti coinvolte (ad es. disoccupazione o conseguimento di un’eredità, se sopravvenute alla sentenza di separazione o divorzio).
Si privilegia l’affido condiviso, ma il giudice decide in base all’interesse superiore del minore. Pertanto nel caso in cui l’affido condiviso sia pregiudizievole al minore, come nel caso in cui uno dei genitori sia completamente assente nella vita del figlio, viene stabilito l’affidamento esclusivo in favore dell’altro.
L’assegno di mantenimento per i figli si calcola sul reddito e sul patrimonio di ciascun genitore, sulle esigenze del figlio e sul tempo trascorso con ciascun genitore. Il calcolo del mantenimento per i figli è quindi un processo complesso che tiene conto di molteplici fattori e non è determinabile a priori.
La Riforma Cartabia, entrata in vigore nel 2023, ha introdotto importanti novità in tema di diritto di famiglia. Una delle innovazioni più rilevanti è la possibilità di presentare un unico ricorso contenente sia la domanda di separazione sia quella di divorzio. Questa unificazione consente di abbreviare i tempi della procedura e di ridurre i costi legali, evitando l’apertura di due distinti procedimenti. Inoltre, la riforma valorizza gli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, come la negoziazione assistita e la mediazione familiare.
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L’addebito è l’attribuzione della responsabilità della fine del matrimonio a un coniuge, che può comportare la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori.
In determinate circostanze, è possibile procedere al divorzio consensuale (congiunto) senza ricorrere a un avvocato, avvalendosi della procedura semplificata presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune. Questa possibilità è prevista solo se i coniugi non hanno figli minori o non autosufficienti e se non sono presenti beni in comune da dividere. È una soluzione vantaggiosa per coppie che vogliono risolvere la questione in modo rapido, con costi ridotti e in autonomia. Tuttavia, è sempre consigliato un confronto legale per valutare le conseguenze dell’accordo.
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L’annullamento può essere richiesto per vizi del consenso, come errore sull’identità, violenza o minaccia, o per impedimenti come la consanguineità.
Sì, con le nuove disposizioni previste dalla Riforma Cartabia, i coniugi che intendono separarsi e divorziare consensualmente possono presentare un unico ricorso al tribunale, abbreviando i tempi della procedura. Il giudice, in questo caso, si pronuncerà prima sulla separazione e poi, una volta decorsi i tempi di legge, sul divorzio. Questo meccanismo è stato soprannominato ‘separorzio’, perché permette di gestire l’intero iter in modo più veloce.
Scopri come funziona il “separorzio” e le sue controindicazioni:
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La separazione è una fase intermedia tra il matrimonio e il divorzio, durante la quale i coniugi mantengono lo status di coniugi ed alcuni degli obblighi coniugali, mentre il divorzio scioglie definitivamente il matrimonio e i coniugi perdono lo status di coniugi.
Per saperne di più leggi l’articolo sul divorzio presente nel mio blog.
I nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, che può essere tutelato legalmente se ostacolato.
Per saperne di più leggi l’articolo sulla tutela dei legami familiari tra nonni e nipoti presente nel mio blog.
Per poter presentare richiesta di divorzio, è necessario rispettare un periodo minimo dalla data di separazione. Nel caso di separazione consensuale, il termine è di sei mesi; in caso di separazione giudiziale, il termine è di dodici mesi. Il decorso del tempo si calcola dalla prima udienza in cui i coniugi compaiono davanti al giudice per la separazione.
Tutti i tempi e le condizioni:
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In Italia, si può richiedere il divorzio dopo 12 mesi dall’udienza presidenziale nella separazione giudiziale o 6 mesi dalla sentenza di separazione consensuale.
Per saperne di più leggi l’articolo “Dal diritto al divorzio al “separorzio” passando per il divorzio breve”.
Successione Ereditaria
Si applica la successione legittima, con quote ereditarie stabilite dalla legge in base al grado di parentela con il defunto.
Il coniuge superstite ha diritto a una quota dell’eredità, che varia in base alla presenza di altri eredi, e al diritto di abitazione sulla casa familiare.
Unioni Civili e Coppie di Fatto
I conviventi sono due persone che vivono insieme in modo stabile e continuativo, senza vincoli giuridici o formali.
Le coppie di fatto, invece, sono conviventi che hanno formalizzato la loro unione attraverso la registrazione presso l’anagrafe del comune di residenza. Questa registrazione conferisce alcuni diritti e doveri riconosciuti dalla legge.
Una coppia di fatto (cioè due persone conviventi ma non sposate né unite civilmente) può tutelarsi legalmente con accordi privati come contratti di convivenza.
La Legge Cirinnà (Legge 76/2016) esclude espressamente l’applicazione delle norme in materia di adozione alle unioni civili. Questo significa che le coppie dello stesso sesso unite civilmente non possono adottare congiuntamente un figlio, come invece possono fare le coppie sposate eterosessuali.
Tuttavia, esiste la possibilità di adozione in casi particolari, come la stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del partner. Questa forma di adozione non è pienamente equiparata all’adozione legittimante, quindi non crea un rapporto di parentela con i parenti dell’adottante e presenta alcune limitazioni in termini di diritti successori.
La giurisprudenza italiana ha espresso posizioni contrastanti: alcune sentenze hanno riconosciuto il diritto del partner non biologico a essere considerato genitore, mentre altre hanno ritenuto illegittimo il riconoscimento della madre non biologica in assenza di una normativa chiara.
La Corte Costituzionale e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo hanno evidenziato le disparità di trattamento tra figli di coppie eterosessuali e figli cresciuti da coppie omosessuali, sollecitando il legislatore a intervenire per garantire una maggiore tutela giuridica.
In sintesi:
- No, per ora, all’adozione piena o legittimante per le coppie omosessuali
- Possibile la stepchild adoption, ma con limitazioni.
- Vuoto normativo che crea incertezze giuridiche e disparità di trattamento per i minori.
Se desideri approfondire il tema sulle adozioni per le unioni civili in Italia leggi l’articolo dedicato sul mio blog.
L’unione civile è un istituto giuridico introdotto in Italia nel 2016 per le coppie dello stesso sesso.
Ma quali sono le principali differenze tra matrimoni ed unioni civili?
• Il matrimonio è destinato a coppie di sesso diverso, mentre l’unione civile è per coppie dello stesso sesso.
• Il matrimonio può essere civile o religioso con effetti civili, mentre l’unione civile prevede solo la celebrazione civile.
• Nel matrimonio, la moglie può aggiungere il cognome del marito, nell’unione civile le parti possono scegliere un cognome comune.
• Il matrimonio prevede l’obbligo di fedeltà, non esplicitamente previsto nell’unione civile.
• Le coppie sposate possono adottare congiuntamente, mentre nell’unione civile non è prevista l’adozione congiunta, ma, in alcuni casi, è possibile la stepchild adoption che consente a una persona di adottare il figlio biologico o adottivo del proprio partner, garantendo così al minore una maggiore stabilità giuridica e familiare.
• Il matrimonio prevede la separazione come fase preliminare al divorzio, l’unione civile no.
• Lo scioglimento dell’unione civile è più rapido rispetto al divorzio. I diritti successori, l’assistenza sanitaria, e la reversibilità della pensione sono sostanzialmente gli stessi in entrambi i casi.
Nonostante queste differenze, l’unione civile garantisce la maggior parte dei diritti e doveri previsti dal matrimonio.
Vuoi saperne di più sulle Unioni Civili? Leggi l’articolo “L’unione civile in Italia: normativa, diritti e scioglimento” pubblicato sul mio Blog.